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DA POSTO DI LAVORO A POSTO DI LAVORO: MA IN ITALIA LA "STAFFETTA" HA FUNZIONATO SOLO NEL CALCIO?

31-05-2010 - SPALLETTI & STUDIO BINI
La Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) è l´ultima legge, formata da un solo articolo e ben 1364 commi ..., che ha prevista la possibilità di stipulare un patto con lavoratori , su base volontaria, attraverso il quale si poteva prevedere lo scambio del posto di lavoro per favorire l´ingresso dei giovani (Nostra circolare n. 19 del 2007).

Premesso che questa possibilità è stata (ahimè) in vigore fino al 31 dicembre 2009, vogliamo riproporvi i benefici previsti dai commi 1160 e 1161:

Accordo: patto, su base volontaria, attraverso il quale si prevedeva uno scambio di solidarietà di un posto di lavoro (staffetta) tra lavoratori anziani e lavoratori più giovani.
Come funziona: L´accordo di solidarietà disciplina la trasformazione a part-time dei contratti di lavoro dei dipendenti più anziani e la correlativa assunzione, sempre a part-time (con orario di lavoro almeno pari a quello ridotto) di giovani inoccupati o disoccupati.

Lavoratori interessati:
• Lavoratori più anziani = sono quelli con più di 55 anni di età.
• Lavoratori giovani = sono i soggetti inoccupati o disoccupati di età inferiore a 25 anni (ovvero a 29 anni se in possesso di diploma di laurea).

Riduzione orario di lavoro: Non può essere inferiore al 40% dell´orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato

Le nuove assunzioni: Possono avvenire sia a tempo indeterminato che determinato e a part-time per un orario non inferiore alla riduzione subita dal lavoratore anziano.

Gli incentivi ai lavoratori: I lavoratori anziani hanno diritto a un´indennità mensile pari al 131% della riduzione retributiva conseguente alla riduzione dell´orario di lavoro, nel limite di 1.500 euro mensili.

Gli incentivi alle imprese: Il datore di lavoro ha diritto a uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione previdenziale a suo carico, nel limite di 125 euro per mensilità retribuita.

Il 23 luglio 2007 ITALIA OGGI7 commentava così questa ´nuova´ opportunità.

Sono trascorsi 10 anni ... a partire dalla Finanziaria 1997

È trascorso un decennio e, con molta probabilità, la staffetta giovani anziani vedrà finalmente la luce. Misura simile a quella introdotta dall´ultima manovra finanziaria, infatti, già esisteva anche se solo sulla carta nella Finanziaria 1997 (legge n. 662/1996), ma non è mai partita. La vecchia staffetta prevedeva incentivi per agevolare l´uscita dal lavoro dei lavoratori più anziani e contestualmente assumere forze fresche con contratto di lavoro a part-time, sia per gli anziani e sia per i giovani. Il lavoratore dipendente che avesse trasformato il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, per un orario non inferiore alle 18 ore settimanali, poteva accedere alla pensione di anzianità senza dover cessare l´attività lavorativa e, per di più, poteva cumulare la pensione con il reddito da lavoro. L´importo della pensione in tal caso era ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell´orario: più veniva diminuito l´orario di lavoro e meno perdeva in termini di minore pensione incassata. In ogni caso, la riduzione della pensione non poteva superare il 50%. Facciamo un esempio. Se l´orario di lavoro a tempo pieno era di 40 ore settimanali e veniva concordato, tra l´azienda e il lavoratore, un rapporto di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali, quindi con la riduzione del 40% sull´orario normale, la pensione sarebbe stata ridotta del 60%. Tuttavia, poiché la riduzione non poteva superare la metà (il 50%, come detto), la quota di pensione cumulabile rimaneva ferma al 50 per cento. In ogni caso, la somma della pensione e della retribuzione ridotte non poteva superare la retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se fosse rimasto a lavorare a tempo pieno.

La vecchia agevolazione, ancora, era limitata ai soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità vigenti nell´anno 1998. Bisognava cioè che il lavoratore avesse maturato almeno 35 anni di contributi e 54 anni di età o, in alternativa, 36 anni di contributi senza vincolo per l´età. Nel 1999, invece, bisognava avere 55 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione o, in alternativa, 37 anni di contribuzione a prescindere dall´età.

Altro vincolo, che non è stato contemplato invece nella nuova staffetta per l´occupazione del 2007, vincolava la possibilità di fruire delle agevolazioni al fatto che con l´assunzione dei giovani fossero venute ad aumentare le unità effettivamente occupate.

Incentivi poi erano previsti anche a favore dei lavoratori autonomi. Qualora in possesso dei requisiti per il pensionamento di anzianità e restavano al lavoro fino ai 40 anni di contribuzione oppure fino al pensionamento di vecchiaia, avrebbero potuto usufruire di uno sgravio (riduzione) contributivo in misura del 10% nel caso avessero anche assunto uno o più giovani a tempo parziale. Anche questa variante di incentivo non è stata disciplinata dalla Finanziaria per il 2007.

Infine, la Finanziaria 1997 tentava di rendere più appetibile l´occupazione a tempo parziale anche nel settore del pubblico impiego. L´operazione veniva condotta con l´azzeramento, per chi si fosse occupato a part-time senza superare il 50% dell´orario di lavoro normale, delle incompatibilità previste dal decreto legislativo 29/1993.




A mio modesto parere questa possibilità poteva essere un buon metodo formativo e di innovazione che, purtroppo, non è piaciuto molto alle Parti Sociali.
Forse per ´negligenza´ loro?
Forse perché la legge ha definito anziani i lavoratori ultracinquantacinquenni?
Forse (ma probabilmente lo sarà) tutte le Parti Sociali continueranno a richiedere più formazione favorendo solamente, forse incosciamente, chi opera nell´ambito della Formazione Professionale e con tanto di ´attestato di garanzia´.

CLAUDIO GUFONI


Fonte: EDITORIALE
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