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PER 200 IMPRENDITORI CONCIARI DI SOLOFRA ACCUSATI DI INQUINAMENTO E´ ARRIVATA LA ´SENTENZA´: NON LUOGO A PROCEDERE

17-04-2011 08:14 - DISTRETTO SOLOFRA
Ecco perchè non erano inquinatori

Solofra, le motivazioni della sentenza che ha prosciolto duecento imprenditori conciari

Solofra. La vicenda era iniziata qualche anno addietro con un castello accusatorio che individuava nel nucleo industriale di Solofra la base operativa di una associazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Sul banco degli imputati erano finiti, fra gli altri, oltre duecento imprenditori conciari. L´accusa nei loro confronti era quella di aver smaltito illecitamente le acque di spruzzo o anche dette le acque di rifinizione, acque che l´Arpac aveva identificato come rifiuto pericoloso. Noe e magistratura ci erano andati giù duri. Lo scorso mese di ottobre il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di doversi pronunciarsi per il "non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato". La montagna ha partorito il topolino anzi nemmeno quello visto che il gip si è espresso con il non luogo a procedere. Insomma nessun reato era stato commesso dagli imprenditori solofrani che nel frattempo però erano stati fatti passare per inquinatori senza scrupoli.

La sentenza del giudice per le indagini preliminari è dello scorso mese di ottobre ma quello che interessavano erano le motivazioni che hanno portato a quella pronuncia. Motivazioni che ora sono state rese note. La vicenda giudiziaria prende il via nel 2003 quando a seguito di un controllo operato nei confronti della società Interpelli srl era stato accertato che i rifiuti provenienti dalla fase di lavorazione detta di rifinizione erano stati smaltiti con un codice che individuava un liquido di concia contenente cromo e questo nonostante nel ciclo produttivo non ci fosse cromo. Successivi accertamenti evidenziarono che l´errata attribuzione del codice era diffusa. L´Arpac su sollecitazione del Noe qualificò il rifiuto come pericoloso e gli attribuì un altro codice. In base al parere dell´Arpac il depuratore di Solofra fu sottoposto a sequestro. Era emerso inoltre che l´errata attribuzione del codice era stata suggerita dal presidente del Codiso con una nota indirizzata a tutte le concerie. Nel 2004 vengono nominati i consulenti che hanno il compito di operare una valutazione tecnica del materiale raccolto dai Noe. Le risultanze del loro lavoro fanno emergere come "l´indagine abbisognava di controlli ulteriori costanti e prolungati nel tempo".

Dagli accertamenti a campione operati dai consulenti emerge come i reflui delle quattro concerie utilizzate come campione sono risultati rifiuti non pericolosi ed allo stesso modo che lo scarico del depuratore di Solofra rientra nei limiti fissati dal decreto legislativo 152/99 in pratica il depuratore di Solofra "potrebbe essere strutturalmente idoneo al fabbisogno dell´utenza servita ad eccezione di cloruri e solfati per i quali del resto esiste una apposita deroga. Ciò detto entriamo nel merito delle motivazioni della sentenza. L´accusa voleva che imprenditori, chimici, trasportatori ed addetti all´impianto avevano messo in piedi un traffico illecito di rifiuti. Per quanto riguarda i conciatori "sarebbe stato opportuno, si legge, eseguire accertamenti su ogni conceria che in ipotesi di accusa si assumesse aver prodotto rifiuti pericolosi". Ciò però non è stato e secondo il gip non è possibile ritenere responsabili tutti gli amministratori delle concerie che smaltivano le acque di spruzzo nel depuratore di Solofra "la responsabilità penale è personale e non può bastare la stessa un ragionamento logico deduttivo". L´impianto di depurazione poi accettava i rifiuti liquidi trasportati con autobotti e prodotti dal polo conciario sulla base di un provvedimento autorizzatorio della Regione Campania che oggi, non allora, viene definito non idoneo. Pertanto si legge "non si può ritenere che le concerie quando conferivano i propri rifiuti lo facessero nella consapevolezza di agire contra legem".

E l´attribuzione del codice Cer suggerita dal Codiso era "supportata dai report analiti commissionati ad alcuni professionisti dalle stesse concerie". L´indagine, come si è detto, prende le mosse dalla errata attribuzione del codice Cer (Catalogo europeo dei rifiuti) rispetto a questo punto va detto che i consulemti nominati dal Pm "contestano l´attribuzione del codice Cer fonito dall´Arpac rilevando che la stessa sia stata effettuata senza gli indispensabili riscontri analiti". I periti osservano infatti: "quando per un determinato rifiuto il catalogo dei codici Cer prevede una così detta voce a specchio e cioè un codice Cer relativo ad un rifiuto pericoloso ed uno relativo ad un rifiuto non pericoloso, per classificare il rifiuto come pericoloso è necessario che la concentrazione delle sostanze etichettate superi i valori massimi ammissibili. Non basta che il rifiuto si generi impiegando sostanze o preparati etichettati come pericolosi - ragionamento seguito dall´Arpac - invero, le modalità adottate dall´azienda potrebbero essere tali da comportare una concentrazione di sostanze pericolose nel rifiuto inferiore a quella prevista". "Peraltro, si legge ancora, i tecnici (ovverosia i periti nominati dal tribunale) hanno eseguito delle analisi chimiche sulle acque si rifinizione di quattro concerie: nei casi esaminati il rifiuto prodotto è risultato essere non pericoloso". Nelle motivazioni della sentenza viene presa in esame anche l´eventuale responsabilità dei chimici: "i consulenti, si legge, ribadiscono che la classificazione dei rifiuti e l´attribuzione del codice cer è una competenza specifica del produttore. Il chimico non è tenuto da nessuna legge ad attribuire il codice Cer. Tuttavia in alcuni casi il codice è stato attribuito o accogliendo l´invito del Codiso oppure sulla base delle indicazioni fornite dal committente. In entrambe i casi l´operato dei chimici può tuttavia essere inquadrato nella negligenza ma non certo nel dolo.

"L´operato degli analisti, si legge nelle motivazioni della sentenza, inquadra il comportamento nell´ambito della negligenza. Non si ravvisa pertanto quella consapevolezza di partecipare con il proprio operato alla commissione del reato contestato" (lo smaltimento illecito di rifiuti ndr). Il gip ritorna nuovamente sul comportamento dei responsabili degli impianti di depurazione di Solofra e di Mercato San Severino che : "se hanno accettato reflui che non avrebbero potutosmaltire lo hammo fatto nella convinzione che vi era una valida autorizzazione regionale. Peraltro, continua il gip, per la configurazione del reato è necessario vi sia una ingente quantità di rifiuti illecitamente smaltiti ma del quantitativo che si assume smaltito in pregio della normativa non vi è indicazione". Ed infine per quanto attiene la posizione degli autotrasportatori: "Per sostenere la responsabilità degli autotrasportatori si sarebbero dovuti evidenziare elementi - intercettazioni o altro - che dimostrassero la consapevolezza degli stessi circa la difformità del trasportato al dichiarato. Tutto ciò non emerge dagli atti". Ed ancora. "Alcun approfondimento appare possibile in sede dibattimentale trattandosi di ipotesi di reato commesse tra il 2001 ed il 2003 che trovano la loro fonte probatoria in analisi e campionature: eventuali accertamenti avrebbero dovuto essere posti in essere all´epoca dei fatti". Dalla lettura complessiva delle motivazioni della sentenza appare dunque evidente che manca l´elemento del dolo necessario per contestare ad imprenditori chimici, autotrasportatori e funzionari del Codiso il reato di smaltimento illecito di rifiuti. Si è al massimo in presenza di atteggiamenti negligenti o di condotte sanzionabili con un´ammenda e comunque lontanissimo dalle ipotesi di reato alla base dell´azione penale. Grave poi il risocntro operato dal Gip che attribuisce all´Arpac una pronuncia che non è supportata da dati di fatto. Una pronuncia che ha innescato l´azione della magistratura e che si è successivamente rivelata falla.
Giuseppe Aufiero

16 APRILE 2011

http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=16997

Fonte: OTTOPAGINE.it

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