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PUBBLICATO IL DECRETO SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

21-02-2011 13:02 - INCENTIVI ALL´OCCUPAZIONE
DECRETO 20 dicembre 2010 Ripartizione delle risorse finanziarie per l´annualità 2010 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell´occupazione. (11A01906) (GU n. 40 del 18-2-2011 )


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l´orientamento e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le
competenze statali in materia di formazione professionale;
Visto l´art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236,
recante «Interventi urgenti a sostegno dell´occupazione»;
Visto l´art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, cosi´ come
modificato dall´art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che
istituisce il Fondo di rotazione per l´accesso al Fondo sociale
europeo;
Visto l´art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, del recante
«Norme in materia di promozione dell´occupazione»;
Visto il regolamento generale di esenzione per categoria n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo
all´applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale»;
Visto il decreto direttoriale n. 320/V/2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009;
Tenuto conto delle indicazioni dei componenti del comitato di
indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all´art. 9
della legge n. 236 del 19 luglio 1993, pervenute a seguito di
procedura di consultazione scritta;

Decreta:

Art. 1

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori,
per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle
imprese, per svilupparne la competitivita´, nel rispetto delle
normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro
150.000.000,00 - annualita´ 2010 - cosi´ come riportato nella
seguente tabella.


---------------------------------------------------------------------
Regioni/province autonome | Euro
--------------------------------------|------------------------------
Piemonte | 9.915.946,05
--------------------------------------|------------------------------
Valle D´Aosta | 251.270,01
--------------------------------------|------------------------------
Lombardia | 25.131.921,47
--------------------------------------|------------------------------
Bolzano | 1.117.122,13
--------------------------------------|------------------------------
Trento | 1.135.894,64
--------------------------------------|------------------------------
Veneto | 12.371.485,45
--------------------------------------|------------------------------
Friuli-Venezia Giulia | 2.750.868,30
--------------------------------------|------------------------------
Liguria | 3.008.503,92
--------------------------------------|------------------------------
Emilia-Romagna | 10.648.333,56
--------------------------------------|------------------------------
Toscana | 7.834.865,50
--------------------------------------|------------------------------
Umbria | 1.870.079,71
--------------------------------------|------------------------------
Marche | 3.593.759,76
--------------------------------------|------------------------------
Lazio | 11.623.086,64
--------------------------------------|------------------------------
Abruzzo | 4.886.064,70
--------------------------------------|------------------------------
Molise | 983.681,31
--------------------------------------|------------------------------
Campania | 15.266.705,95
--------------------------------------|------------------------------
Puglia | 12.413.785,87
--------------------------------------|------------------------------
Basilicata | 1.748.808,86
--------------------------------------|------------------------------
Calabria | 5.200.602,61
--------------------------------------|------------------------------
Sicilia | 12.738.662,58
--------------------------------------|------------------------------
Sardegna | 5.508.550,97
--------------------------------------|------------------------------
Totale | 150.000.000,00
---------------------------------------------------------------------


Gli otto decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione
percentuale dei dipendenti attribuibili al settore privato. I
restanti due decimi vengono ripartiti tra le regioni e le province
autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale, sulla base del criterio precedente (dati Istat - forze di
lavoro, media 2009).
2. L´onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031
del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l´accesso al Fondo sociale europeo di cui all´art. 9 della legge n.
236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2010.

Art. 2

Le regioni e le province autonome, nel confronto con le parti
sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna
amministrazione, ripartiscono le risorse di cui all´art. 1, con
priorita´ per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di
seguito indicato:
piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;
voucher individuali con priorita´ per le seguenti categorie:
lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta´ superiore ai 45
anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo
titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria; giovani
disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31
dicembre 2009 per il reinserimento in azienda e per il sostegno del
reddito;
interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo
dell´autoimprenditorialita´;
azioni ed interventi volti al ricollocamento dei lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2008-2010, anche
eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi
accreditati e/o autorizzati all´intermediazione tra domanda ed
offerta di lavoro.
Le attivita´ formative previste dagli interventi di cui sopra
potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.
Nel caso in cui l´intervento regionale riguardi un´azienda con piu´
sedi anche collocate in diverse regioni, gli interventi potranno
essere rivolti anche ai lavoratori dipendenti delle sedi ubicate al
di fuori dei confini del territorio regionale.
Ciascuna regione e provincia autonoma puo´ dare attuazione alle
finalita´ di cui sopra anche attraverso bandi multi regionali, previo
accordo con altre regioni e/o province autonome.

Art. 3

1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella
programmazione degli interventi di cui al presente decreto,
favoriscono l´integrazione con quanto realizzato con le omologhe
azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n.
388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le amministrazioni regionali e le province autonome promuovono e
garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l´attuazione del
principio delle pari opportunita´.
3. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse
anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.

Art. 4

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre
specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a
quanto indicato nell´art. 2, viene prevista: l´indicazione dei
soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e
lavoratori); l´indicazione delle modalita´ di selezione delle
iniziative; il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «de
minimis»).
2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale
territoriale nell´ambito della formazione continua, le regioni e le
province autonome, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le
risorse di cui all´art. 1 unitamente alle risorse ripartite con
decreto direttoriale n. 320/V/09 per le finalita´ di cui ai
precedenti articoli 2 e 3.
3. Per l´erogazione delle risorse le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per le politiche per l´orientamento e la
formazione, divisione V, l´atto deliberativo dell´organo competente
relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.
4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito: 50%
delle risorse al momento della trasmissione dell´atto deliberativo
dell´organo competente relativo agli impegni giuridicamente
vincolanti; 50% delle risorse all´invio dei dati di monitoraggio
sulle attivita´ realizzate che attestino il completamento degli
interventi previsti e la spesa complessiva effettuata.
5. Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alle
iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per le politiche per l´orientamento e la
formazione, divisione V, l´atto deliberativo dell´organo competente
relativo all´avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a
seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative
risorse.
6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto
2 verranno disimpegnate e riattribuite alle regioni con criteri
individuati dal Ministero del lavoro sentito il coordinamento delle
regioni.

Art. 5

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di
schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo
con le regioni e le province autonome e con la collaborazione
dell´ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con
l´obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio
coerente con le diverse filiere della formazione continua.
Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: Mancini



Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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