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RINNOVO CCNL TERZIARIO: LE PARTI (SENZA LA FIRMA DELLA CGIL) ŽTAGLIANOŽ LE MALATTIE ...FURBE

02-03-2011 14:25 - SINDACATI-SINDACALE
Art. 176 - Trattamento economico di malattia

Durante il periodo di malattia, previsto dall´articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell´INPS ai sensi dell´articolo 74 della legge 23 dicembre
1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell´ art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L´importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all´INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell´indennità a carico dell´INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all´art.195.

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell´art. 175, l´integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 50% per il terzo ed il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

Non sono computabili, ai soli fini dell´applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all´art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell´art. 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l´attestazione sull´inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell´anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l´INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l´indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l´indennità stessa è corrisposta dall´INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall´istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e
183 né agli apprendisti.

In attuazione dell´art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, le Parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell´INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo,con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all´INPS.

Contestualmente, le Parti confermano di affidare ad un´apposita Commissione il compito di valutare, in un´ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all´esonero dal pagamento del contributo all´INPS.
La suddetta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell´accordo di rinnovo


Fonte: SPALLETTI & STUDIO BINI

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