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Rappresentante per la sicurezza aziendale (RLST) nelle imprese fino a 15 lavoratore

14-07-2011 07:48 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Rappresentante per la sicurezza «aziendale» solo nelle imprese con almeno 15 lavoratori; in quelle di minore dimensione (fino a 15 lavoratori) invece il rappresentante per la sicurezza è «territoriale». Lo prevede, tra l´altro, l´accordo interconfederale per il settore dell´artigianato che dà attuazione al dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza) sulla figura del rappresentante per la sicurezza (articoli 47 e 48), in sostituzione dell´accordo 3 settembre 1996 (decreto legislativo n. 626/1994).
L´accordo si applica alle imprese aderenti a Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai, con esclusione di quelle iscritte a casse edili.

Il rappresentante per la sicurezza. L´accordo individua il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) come forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano, ritenendo opportuno che lo stesso venga istituito in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. Qualora in queste imprese siano già istituiti e operanti rappresentanti aziendali (Rlsa), l´accordo prevede una proroga: gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e possono essere rieletti soltanto qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rlsa. L´accordo, ancora, prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale possa operare anche nelle imprese oltre i 15 dipendenti, ma unicamente nel caso in cui risultai non eletto il rappresentante aziendale (Rlsa).

Il rappresentante territoriale (Rlst). In merito alla figura del rappresentante territoriale, l´accordo prevede che l´esercizio di tali funzioni è incompatibile con quello di altre funzioni operative (dlgs n. 81/2008), nonché con l´appartenenza come componente agli organismi paritetici, nazionale (Opna), regionale (Opra) e territoriale (Opta) previsti dallo stesso accordo. I rappresentanti territoriali esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. Quando scelti ed eletti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, al Rlst va riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita per l´intera durata del mandato, su richiesta dell´organizzazione sindacale, durante il quale è comunque garantita la conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro, in tal caso, può tuttavia ricorrere a una assunzione con contratto a termine in sostituzione del lavoratore distaccato.

Il rappresentante territoriale (Rlsa). Il rappresentante dei lavoratori aziendale è, di norma, eletto dai lavoratori o designato nell´ambito delle rappresentanze sindacali a livello di azienda. L´elezione si svolge a suffragio universale diretto e scrutinio segreto. Per l´espletamento del mandato, il Rlsa ha diritto al riconoscimento di permessi retribuiti per 40 ore annue (si veda tabella).

Riunioni periodiche. L´accordo prevede ancora che le riunioni periodiche sono convocate con preavviso di cinque giorni almeno, mediante un ordine del giorno scritto: a) nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all´anno, direttamente dal datore di lavoro; nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori richiedere la convocazione della riunione. In ogni caso, la riunione deve essere verbalizzata.

Rappresentante di sito. L´accordo, infine, fa salve le altre intese che regolamentano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (ai sensi dell´articolo 49 del dlgs n. 81/2008).

http://it.finance.yahoo.com/notizie/Rappresentante-aziendale-15-italoggi-2811793746.html?x=0

TESTO ACCORDO:
http://www.ebat.tn.it/download/organismo-sicurezza-artigianato/ACCORDO%20SICUREZZA%202011.pdf.pdf

Fonte: IT.FINANCE.YAHOO.COM

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