
DECRETO 8 agosto 2009
Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di
osservatori volontari, requisiti per lŽiscrizione nellŽelenco
prefettizio e modalitaŽ di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi
da 40 a 44 dellŽarticolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(09A09801)
Art. 1.
Requisiti per lŽiscrizione e tenuta dellŽelenco delle associazioni di osservatori volontari
1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo eŽ
istituito lŽelenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui
allŽart. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la
segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello
Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dellŽiscrizione
nellŽelenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate,
oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dellŽart. 3 della legge
15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di
associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dallŽatto
costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivitaŽ di
volontariato con finalitaŽ di solidarietaŽ sociale nellŽambito della
sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro
dellŽinterno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del
disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini
della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivitaŽ gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b)
non essere espressione di partiti o movimenti politici, neŽ di
organizzazioni sindacali neŽ essere ad alcun titolo riconducibili a
questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d)
non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi
organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque
destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di
altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui
alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a
svolgere attivitaŽ di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori
volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti
previsti dallŽart. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal
legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o
dellŽatto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di
coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, noncheŽ della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui allŽart. 5
e di quella integrativa eventualmente richiesta, eŽ indirizzata al
Prefetto della provincia dove lŽassociazione intende operare ed ha una
sede.
4. LŽiscrizione eŽ effettuata dal Prefetto, sentito il
Comitato provinciale per lŽordine e la sicurezza pubblica, previa
verifica dei requisiti di cui al comma 2 noncheŽ del possesso da parte
degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei
requisiti di cui allŽart. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui
alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori
volontari.
Art. 2.
Compiti e modalitaŽ di svolgimento delle attivitaŽ delle associazioni di osservatori volontari
1. Le associazioni di cui allŽart. 1, comma 1, attraverso i propri
associati individuati per lo svolgimento delle attivitaŽ di
segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come
«osservatori volontari», svolgono attivitaŽ di mera osservazione in
specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in
presenza dei presupposti di cui allŽart. 4, comma 1, ultimo periodo,
segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato
eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero
situazioni di disagio sociale.
2. LŽattivitaŽ di osservazione puoŽ
essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone
non superiore a tre, di cui almeno una di etaŽ pari o superiore a 25
anni, senza lŽausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo
svolgimento della predetta attivitaŽ gli osservatori volontari devono
essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se
titolari di porto dŽarmi, non devono portare al seguito armi o altri
oggetti atti ad offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo
svolgimento delle attivitaŽ previste al comma 1, indossano una casacca,
con le caratteristiche di cui allŽallegato A del presente decreto, di
colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori
volontari», il logo dellŽassociazione, il nome del comune ed un numero
progressivo associato al nominativo dellŽoperatore. EŽ fatto divieto di
utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o
denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia,
anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli
organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che
contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali,
noncheŽ sponsorizzazioni private.
4. LŽattivitaŽ di segnalazione eŽ
effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente
apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dellŽapposita
abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi
identificativi o di riferimento devono essere comunicati al
responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente
competente.
5. Le modalitaŽ operative per lŽimpiego degli
osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere
coordinate con i servizi della polizia municipale del comune
interessato in modo che sia garantita unŽidonea ricezione delle
segnalazioni.
Art. 3.
Ordinanze dei sindaci
1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dellŽart. 3, comma 40
della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni
di cui allŽart. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la
propria volontaŽ di ricorrere alle associazioni di osservatori
volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle,
con le modalitaŽ di cui allŽart. 2.
Art. 4.
Convenzioni
1. Per le finalitaŽ di cui allŽart. 3, comma 40, della legge 15
luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni
iscritte nellŽelenco volte ad individuare lŽambito territoriale e
temporale in cui lŽassociazione eŽ destinata a svolgere lŽattivitaŽ di
cui allŽart. 2, comma 1, del presente decreto, noncheŽ a disciplinare
il piano dŽimpiego, la formazione degli associati con compiti di
osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica
del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle
di cui al presente decreto.
Il piano dŽimpiego deve contenere anche
i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia
locale e alle Forze di polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle
convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio,
sentito il Comitato provinciale per lŽordine e la sicurezza pubblica.
Art. 5.
Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per lŽimpiego
1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:
a) etaŽ non inferiore a 18 anni;
b)
buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di
stupefacenti, capacitaŽ di espressione visiva, di udito e di olfatto ed
assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da
certificazione medica delle autoritaŽ sanitarie pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d)
non essere sottoposti neŽ essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui allŽart. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o
essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di
cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in
possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dellŽart. 4, comma
1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da
parte di un «osservatore volontario» di uno o piuŽ requisiti previsti
dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere
comportamenti in contrasto con quanto previsto dallŽart. 3, comma 40,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto
dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attivitaŽ
previste dallŽart. 2 ed assegna allŽassociazione il termine di un mese
per la cessazione dal rapporto associativo dellŽinteressato. Analogo
effetto si produce qualora lŽosservatore volontario effettui il
servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle
attivitaŽ di cui allŽart. 2, gli osservatori volontari iscritti
nellŽelenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione
di cui al successivo art. 8.
Art. 6.
Revoca dellŽiscrizione
1. LŽiscrizione dellŽassociazione eŽ revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dallŽart. 1, commi 2 e 4;
b) lŽassociazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dellŽart. 5, comma 3;
c) lŽassociazione non ottemperi nel termine previsto dallŽart. 5, comma 3, a far cessare lŽinteressato dal rapporto associativo;
d)
il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della
medesima associazione, piuŽ di un provvedimento di divieto di impiego
in relazione a quanto previsto dallŽart. 5, comma 1, lettere c), d), ed e);
e) lŽassociazione violi il divieto di cui allŽart. 7, comma 1;
f)
lŽassociazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto
previsto dallŽart. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dellŽiscrizione dellŽassociazione nellŽelenco provinciale.
Art. 7.
Revisione annuale dellŽelenco e ammissione di nuovi associati
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente
alla revisione dellŽelenco di cui allŽart. 1, al fine di verificare il
permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle
stesse. A tal fine il legale rappresentante dellŽassociazione, almeno
un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante
lŽattualitaŽ dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione
suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la
sospensione degli effetti dellŽiscrizione nellŽelenco provinciale e il
divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
2.
LŽesito della revisione di cui al comma 1 eŽ comunicata al sindaco ed
ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.
3.
LŽammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei
requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione
dellŽesito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le
attivitaŽ di cui allŽart. 2.
Art. 8.
Formazione
1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare
corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,
appartenenti alle associazioni iscritte nellŽelenco di cui allŽart. 1,
concernenti lŽattivitaŽ di segnalazione.
2. Per le associazioni di
cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile
per proseguire nellŽimpiego degli osservatori.
3. Al termine del
corso di formazione il legale rappresentante dellŽassociazione
trasmette al Prefetto lŽattestato di superamento del corso di cui al
comma 1, necessario per lŽimpiego degli osservatori volontari nelle
attivitaŽ di segnalazione.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Le associazioni giaŽ costituite, che alla data del presente
decreto svolgono attivitaŽ di volontariato con finalitaŽ di
solidarietaŽ sociale comunque riconducibili a quanto previsto dallŽart.
3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto,
possono essere iscritte nellŽelenco provinciale delle associazioni di
osservatori volontari, con le medesime modalitaŽ di cui allŽart. 1,
comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri
requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono
continuare a espletare la propria attivitaŽ anche nellŽambito e nei
limiti dellŽart. 2 prima dellŽiscrizione e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
2. Per lo
stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei
rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di
attivitaŽ comunque riconducibili allŽart. 3, comma 40 della legge 15
luglio 2009, n. 94.