22 Maggio 2012
bandiera dell´Italia

menu di scelta rapida



Contenuti

news
percorso: home > news > ANCHE LE AZIENDE ARTIGIANE POTRANNO RICORRERE ALLA CIGS SE .....

ANCHE LE AZIENDE ARTIGIANE POTRANNO RICORRERE ALLA CIGS SE .....

03-04-2009 - AMMORTIZZATORI IN DEROGA
MA GLI ARTIGIANI DELLE LAVORAZIONI CONTO TERZI POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE? SI, FORSE, PERO´ SOLO QUANDO ....

Forse i casi che si presenteranno non saranno poi così tanti, però anche le aziende artigiane potranno godere della CIGS.

Nessuno fino ad ora ne ha mai parlato, ma l´articolo 12 (Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale) della legge n. 223 del 23 luglio 1991, meglio conosciuta come la legge che regola le < Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro >, così stabilisce:

Comma 1. A decorrere dall´1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all´articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell´attività dell´impresa che esercita l´influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

Comma 2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l´esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell´attività produttiva o commerciale dell´impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall´impresa destinataria delle commesse nei confronti dell´impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall´elenco dei clienti e dei fornitori di cui all´ articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall´articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell´impresa destinataria delle commesse.

Comma 3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Quindi, il combinato disposto che potrà far scattare il diritto alla Cigs anche per l´azienda artigiana, potrà essere solo questo:

a. la conceria committente, che esercita l´influsso gestionale prevalente sull´attività artigiana conto terzi, chiede e viene ammessa al trattamento straordinario di cassa integrazione;

b. l´azienda artigiana terzista deve avere superato, nel biennio precedente, il 50% del suo fatturato con la conceria committente.

Come abbiamo anticipato nella nostra News del 1° aprile, con la lettera circolare n. 14/0005251 del 30 marzo 2009 il Ministero del Lavoro, nel rileggere l´articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Ministeriale n. 31826 del 18.12.2002, ha ritenuto opportuno attualizzare il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" tra le cause rientranti nella concessione del trattamento di Cigs.

Claudio Gufoni


Fonte: SPALLETTI & STUDIO BINI

SPALLETTI srl - Servizi alle Imprese * - *** - STUDIO BINI - Consulenza sul Lavoro
VIA SAN TOMMASO n. 19 - DISTRETTO INDUSTRIALE - SANTA CROCE SULLŽARNO (Pisa-Italy)
iscritta al registro delle imprese * 67627 n° * RST Pisa: 4810 capitale sociale * Euro 10.400 Int. Ver.
P.I. * 00342550506 C.F * 00342550506
Tel. 0571 36511 r.a. Fax 0571 34187
Cell. 3454545737
DAL 1943
Inviando una e-mail al/agli indirizzo/i contenuti nel presente sito internet, confermate di aver letto
e accettate quanto riportato nellŽinformativa privacy Ex. Art.13 D.Lg. 196/03.