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LŽACCORDO CONTRATTUALE CON IL DIPENDENTE PUOŽ ESSERE ESTORSIONE

05-01-2010 - GIUSTIZIA
Minimi retributivi blindati
LAVORO E PREVIDENZA
Di Debora Alberici

lo dice una sentenza della corte di cassazione

È estorsione l´accordo contrattuale che vizia la retribuzione
Rischia una condanna per estorsione mediante minaccia il datore di lavoro che stipula «un accordo contrattuale» con il dipendente per pagarlo al di sotto dei minimi retributivi e comunque meno rispetto alle ore di attività svolte. Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48868 del 21 dicembre 2009, ha confermato la condanna per estorsione con minaccia nei confronti di un datore di lavoro che aveva «minacciato diversi dipendenti di licenziarli se non avessero accettato di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita».
Il caso riguarda alcune lavoratrici impiegate presso un´azienda di Cagliari. Sotto la minaccia velata del licenziamento, le donne erano state costrette a lavorare (oltreché a firmare una busta paga maggiore) sotto il minimo retributivo. Da parte di alcune, però, era scattata la denuncia. L´imprenditore era stato condannato per estorsione continuata e tentata a oltre due anni di reclusione dal Tribunale di Cagliari. La Corte d´appello aveva confermato la decisione. Ora la condanna è diventata definitiva in Cassazione. Infatti la seconda sezione penale ha respinto tutti i motivi presentati dall´uomo e lo ha condannato, oltre alle spese processuali, anche a versare mille euro nella cassa delle ammende.
Le motivazioni contengono una serie di interessanti osservazioni della Corte sul fatto che anche una minaccia, per così dire velata o meglio, usando le stesse parole dei giudici, «larvata», da parte del datore di lavoro può sostenere in giudizio un´accusa penale per estorsione. La «minaccia», si legge in un passaggio chiave della sentenza, «può presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli». Non solo. «Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito perseguito dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l´idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente. Ma c´è di più. «Un accordo contrattuale», mettono nero su bianco gli Ermellini , «tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell´accettazione da parte di quest´ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell´estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui e apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e se è idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera».


AGI NEWS

(AGI) - Roma, 26 dic. - Va incontro a una severa condanna per estorsione il datore di lavoro che minaccia i suoi dipendenti di licenziarli se si rifiutano di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a due anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di un milione di vecchie lire, inflitta ad un imprenditore sardo, titolare di una ditta di forniture alimentari, dalla Corte d´appello di Cagliari. L´uomo, secondo l´accusa, era responsabile di estorsione, per aver minacciato licenziamenti ai dipendenti della sua azienda se non avessero accettato di percepire una paga inferiore ai minimi sindacali, perseguendo cosi´ un ingiusto profitto di 700mila lire mensili per ciascuno dei dipendenti. L´imputato si era rivolto alla Suprema Corte, ma i giudici della seconda sezione penale hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso: "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che approfittando della situazione del marcato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dll´offerta sulla domanda - si legge nella sentenza n.48868 - costringa i lavoratori con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, piu´ in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi". Secondo gli ´ermellini´, "un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso del´accettazione da parte di quest´ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative non esclude di per se´ la sussistenza dei presupposti dell´estorsione mediante minaccia", in quanto "anche uno strumento teoricamente legittimo - osserva la Cassazione - puo´ essere usato per scopi diversi da quelli per cui e´apprestato e puo´ integrare, al di la´ della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perche´ ingiusto e´ il fine a cui tende e idonea a condizionare la volonta´ del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilita´ di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera".

http://www.agi.it/cronaca/notizie/200912261527-cro-rt10091-riduce_stipendi_minacciando_licenziamenti_condannato

Fonte: ITALIA OGGI

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