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LA MANOVRA: NUOVA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO

01-08-2009 - GOVERNO
Nuova bolla d´accompagnamento

LA MANOVRA
Di Sandro Zuliani


Obblighi comunicativi in vigore da pochi giorni. Fermo amministrativo per chi sbaglia


Il nuovo documento dovrà scortare tutti i trasporti conto terzi

È tornato l´obbligo del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tutti i trasporti conto terzi devono infatti essere scortati dalla scheda di trasporto, che deve essere compilata a cura del committente e conservata a bordo del veicolo, oppure da un documento equipollente. Se si sgarra, scatta il fermo amministrativo del mezzo. Sono esonerati soltanto i trasporti che hanno per oggetto più partite di merci, di peso inferiore a 50 quintali, per conto di committenti diversi, ma a condizione che siano accompagnati da altra idonea documentazione.

Non proprio la vecchia bolla accompagnatoria fiscale, dunque, ma qualcosa di molto simile sul piano pratico e di altrettanto temibile sul piano sanzionatorio.

Vediamo più in dettaglio la novità, della quale questo giornale ha già dato notizia (si veda, da ultimo, ItaliaOggi del 30 giugno).

La norma istitutiva

L´obbligo è stato introdotto dal dlgs 22/12/2008, n. 214, che ha inserito nel dlgs n. 286/2005, riguardante il riassetto normativo dell´attività di autotrasportatore, l´art. 7-bis, il quale istituisce un documento denominato «scheda di trasporto», allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e favorire i controlli sull´attività di trasporto conto terzi. Nel rinviare a un decreto ministeriale per la definizione delle caratteristiche del documento, la norma istitutiva stabilisce che la scheda di trasporto deve essere compilata a cura del committente e deve essere conservata, a cura del vettore, a bordo del veicolo adibito all´autotrasporto di merci conto terzi. La scheda deve contenere le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario delle merci, nonché quelle relative alla tipologia e al peso delle merci e ai luoghi di carico-scarico. Può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, oppure da uno dei documenti ritenuti equivalenti, purché contengano le suddette indicazioni.

Il decreto di approvazione della scheda

Con decreto interministeriale (trasporti, interno ed economia) del 30 giugno 2009 è stato approvato il contenuto della scheda di trasporto, secondo le indicazioni della legge. Va evidenziato, al riguardo, che tra i dati identificativi dei soggetti a vario titolo coinvolti (vettore, committente, caricatore, proprietario delle merci), è richiesto anche il numero di partita Iva. L´articolo 3 del decreto dichiara equipollenti alla scheda di trasporto i seguenti documenti:

- lettere di vettura internazionale Cmr

- docum,enti doganali,

- documento di cabotaggio ex dm 3 aprile 2009,

- documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (dlgs 504/92),

- documento di trasporto di cui al dpr n. 472/96 (il cosiddetto «ddt» previsto dalla normativa Iva),

- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci.

Come si è detto, la legge prevede però che i suddetti documenti alternativi debbono contenere gli elementi richiesti per la scheda di trasporto. Per fare un esempio, quindi, se si intende utilizzare il documento di trasporto Iva, che è sicuramente il più diffuso tra gli operatori, occorre integrarlo con il numero di partita Iva dei soggetti coinvolti; coloro che adottano modalità informatiche di compilazione del ddt devono pertanto apportare le necessarie modifiche alla procedura. Occorre tenere presente che, se utilizzato in sostituzione della scheda di trasporto, il ddt dovrà obbligatoriamente scortare le merci a bordo del veicolo durante il tragitto. A proposito di riflessi fiscali, parrebbe pacificamente praticabile anche la soluzione opposta, ossia utilizzare la scheda di trasporto ai fini della fatturazione differita Iva, ai sensi dell´art. 21, comma 4 del dpr 633/72. Sul punto, qualche perplessità nasce dal fatto che la normativa sulla scheda di trasporto, diversamente dalla legge fiscale, non prevede l´obbligo di conservazione del documento a conclusione del tragitto.

Trasporti esonerati

La legge esonera dall´obbligo il trasporto di merci «a collettame» come definito dal decreto ministeriale. Questo, all´articolo 4, precisa che si tratta del caso in cui un unico veicolo effettui trasporti di partite di merci di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da non meglio precisata idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto. La circolare interministeriale del 17 luglio scorso non dice molto di più, limitandosi a parlare di documentazione «anche commerciale»; in attesa di eventuali maggiori precisazioni, si ritiene che dovrebbero essere idonei, ad esempio, il ddt semplice o la fattura.

Le sanzioni

Non manca, naturalmente, il capitolo sanzioni, del quale si occupano i commi 4, 5 e 6 dell´articolo 7-bis sopra richiamato. In particolare, sono previste:

- la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro a carico del committente, ovvero di chiunque, nel caso di mancata compilazione, alterazione, compilazione incompleta o non veritiera della scheda di trasporto;

- la sanzione amministrativa da 40 a 120 euro nei confronti di chiunque, durante l´effettuazione del trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda o la documentazione equipollente; in tale ipotesi, inoltre, all´atto dell´accertamento dell´infrazione scatta sempre il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l´esibizione della scheda di trasporto o della documentazione equipollente.

Decorrenza

La decorrenza dell´obbligo, infine, è il 19 luglio 2009, ossia il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio.

Fonte: ITALIA OGGI

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