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LAVORO A TERMINE: DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA 4 bis

15-07-2009 - SPALLETTI & STUDIO BINI
Dichiarata incostituzionale la norma "4bis" sul lavoro a termine

RENZO LA COSTA

Come anticipato da giorni su questo portale, la Corte Costituzionale con sentenza n. 214 dell´8 luglio 2009 depositata il 14 luglio 2009, ha dichiarato illegittimità costituzionale sollevata in ordine all´art. 4 bis del decreto legislativo 368/2001 ( lavoro a tempo determinato) in riferimento all´articolo 3 della Carta Costituzionale.

art. 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001

"Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un´indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell´articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."

Nei numerosi articoli qui pubblicati sin dalla entrata in vigore del DL 112/2008 che ha introdotto il citato art. 4 bis ed inerenti le incessanti eccezioni alla norma sollevate innanzi alla Corte da numerosi tribunali, si era sempre sostenuta l´irragionevolezza della nuova disposizione, non solo in rapporto ai dettati costituzionali, ma anche in quanto contraria a principi consolidati in diritto del lavoro.

La Corte Costituzionale si è così testualmente espressa:

In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall´altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch´essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell´art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall´art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l´intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l´apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

Deve pertanto essere dichiarata l´illegittimità costituzionale dell´art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, con assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali dalle Corti d´appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l´illegittimità costituzionale dell´art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall´UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall´art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall´origine la validità e l´efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l´ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l´atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).


Fonte: SINDACATO UNITARIO ANCL

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