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NON ANTICIPI LA ŽCASSAŽ ? E NOI NON FIRMIAMO !

21-03-2009 - SPALLETTI & STUDIO BINI
Può sembrare strano ma è proprio così.

Se l´azienda dichiara di non poter anticipare la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria le OO.SS. non firmano.

Questo è quanto che le aziende si sentono rispondere nel momento in cui sottopongono la documentazione di avvenuta consultazione, prevista dalla procedura, per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

E´ giusto ? E´ corretto ?

Premesso che non vogliamo dare giudizi su questa presa di posizione sindacale, intendiamo però mettere in evidenza alcuni degli aspetti che la legge n. 164 del 20 maggio 1975, e successive modificazioni, regolamentano questo istituto.

Quando si può ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

Gli eventi più comuni si possono così riassumere:

- mancanza di lavoro, di commesse, etc.
- mancanza di materie prime
- revisione e/o sostituzione di impianti
- cambio lavorazioni
- restrizioni creditizie

Come tutti sappiamo, e purtroppo conosciamo, il momento di crisi che l´intero sistema economico/produttivo sta attraversando non pone dubbi sulla necessità di ricorrere a questo strumento.

Il problema è: l´azienda è o no obbligata all´anticipo della CIGO?

E se non lo fosse, che senso ha il rifiuto dei Sindacati a firmare il documento, tra l´altro formale?

Durante un recente esame congiunto, un rappresentante sindacale (l´unico presente delle tre sigle) ha tenuto a precisare come sia importante, se non determinante, la corretta compilazione della domanda da inviare all´Inps per l´ottenimento dell´autorizzazione al pagamento.

Infatti, sembra proprio che nel settembre dello scorso anno, a causa della errata compilazione della modulistica predisposta dall´Istituto, un numero (non precisato) di domande, presentate dai Consulenti per conto delle aziende, hanno rischiato di non essere accettate dalla Commissione preposta dove sono presenti anche le stesse OO.SS.

Conseguentemente venne ritenuto opportuno, se non indispensabile, onde evitare in futuro di dover respingere molte delle domande presentate in Commissione, organizzare un corso di formazione accelerato che, per quanto ci è stato riferito, venne ´urgentemente´ predisposto ed affidato all´Unione Industriale Pisana.

Ciò detto, il comma 1 e dell´art. 5 della legge 164/75 prevede che:

1. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell´attività produttiva, l´imprenditore e´ tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrattazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

A questo punto, le aziende continueranno a chiedersi: ma anticipare la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è un obbligo di legge o no ?

Premesso che, fino a quando le Aziende hanno potuto, fatte salve alcune rare eccezioni, hanno sempre anticipato - spontaneamente - quanto l´Inps andrà poi ad autorizzare anche se, purtroppo, soltanto dopo mesi, mesi, mesi ....., dobbiamo mettere in evidenza come la Suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte ad esprimersi sull´argomento, abbia sancita la non obbligatorietà dell´anticipo.

Fino a qui sembrerebbe che le divergenze emerse nei vari incontri azienda-sindacati si possano interpretare come una normale diatriba che, a torto o a ragione, entra a far parte delle .... Relazioni Industriali; una querelle che a volte si può creare anche per riscaldare l´ambiente, anche se ci è difficile comprenderne il vero motivo.

C´è però, nell´atteggiamento dei Sindacati, una evidente contraddizione tra ciò che dicono e quello che scrivono.

Ci riferiamo alle informazioni disponibili nel sito di una Organizzazione Sindacale - Ufficio Vertenze Legali - che chiunque può leggere, relative alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria:

...
Modalità di pagamento - Generalmente è previsto l´obbligo dell´imprenditore di anticipare l´integrazione salariale a carico dell´Inps. L´obbligo sorge solo dopo l´autorizzazione dell´Istituti con conseguente ammissione al pagamento.
...

Concludendo questa nostra breve spiegazione-illustrazione riteniamo sia però utile, relativamente alla ´ferma´ posizione sindacale in merito, porci questa domanda: CUI PRODEST ?

CLAUDIO GUFONI

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